DIVIETO DI VENDITA O SCOPPIO DI PETARDI E SIMILI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI NATALE E CAPODANNO

Il Sindaco ha emanato l'ordinanza n. 46 (in allegato)

Data di pubblicazione:
20 Dicembre 2024
DIVIETO DI VENDITA O SCOPPIO DI PETARDI E SIMILI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI NATALE E CAPODANNO

Con ordinanza n. 46 in data 19.12.2024, il Sindaco ha disposto, dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025:

1. divieto di vendita di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti "fuochi di vendita libera" o "declassificati" che abbiano effetto di scoppio crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardi saltellanti, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, ecc.), che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;

2. divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, di ogni tipo di fuoco d'artificio, benchè di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato se possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

3. divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

4. divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche;

5. divieto di cedere o far utilizzare a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3;

6. divieto per tutti coloro che hanno disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, di consentire l'uso di detti spazi per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

7. divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2. e 3., di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge. 

 

L’Amministrazione intende salvaguardare gli spettacoli di arte pirotecnica, universalmente apprezzati e legati al bagaglio delle nostre tradizioni popolari, purché autorizzati e realizzati a cura di professionisti del settore, e in base ai più stretti dettami di sicurezza, ma purtroppo si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di esplodere artifici pirotecnici di ogni genere, anche estremamente pericolosi da maneggiare. Occorre quindi limitare con decisione tale condotta, per il potenziale verificarsi di eventi tragici, a danno di chi la pratica e di chi potrebbe subirne le conseguenze.

 

Oltre a questo, il provvedimento sottolinea come possano verificarsi anche conseguenze negative agli animali domestici e d'affezione a seguito dello scoppio di petardi e simili e ingenti danni economici alle cose in conseguenza del rischio d’incendio provocato dall’accensione incontrollata di fuochi pirotecnici.

 

Divertiamoci in sicurezza.

Allegati

Ultimo aggiornamento

Venerdi 20 Dicembre 2024