Potatura alberi e manutenzione fossi: obblighi per i proprietari di fondi e terreni privati confinanti con le strade provinciali dell'area b montagna est

Tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, ecc…) confinanti con queste strade di proprietà e competenza della Città metropolitana, inclusi coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi beni immobili, secondo le vigenti disposizioni in materia, nei tratti di propria competenza e in maniera continuativa durante tutto

Data di pubblicazione:
14 Marzo 2022
Potatura alberi e manutenzione fossi: obblighi per i proprietari di fondi e terreni privati confinanti con le strade provinciali dell'area b montagna est

Le strade interessate sono la SP 7 “Valle dell’Idice”, SP 8 “Castiglione – Baragazza – Campallorzo”, SP 14 “Valsanterno”, SP 15 “Bordona”, SP 17 “Casalfiumanese”, SP 21 “Val Sillaro”, SP 22 “Valle dell’Idice - SS 65”, SP 33 “Casolana”, SP 34 “Gesso”, SP 35 “Bordona”, SP 36 “Val di Zena”, SP 37 “Ganzole”, SP 38 “Monzuno Rioveggio”, SP 56 “Dozza”, SP 58 “Pieve del Pino”, SP 59 “Monzuno”, SP 60 “San Benedetto Val di Sambro”, SP 61 “Val di Sambro”, SP 79 “Pian di Balestra“, SP 81 “Campeggio”, SP 85 “Fondovalle Savena”, SP 325 “Val di Setta”, SP 610 “Selice - Montanara Imolese” nei comuni di Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Grizzana Morandi, Imola, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Ozzano Emilia, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro di Savena e Sasso Marconi.

Tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, ecc…) confinanti con queste strade di proprietà e competenza della Città metropolitana, inclusi coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi beni immobili, secondo le vigenti disposizioni in materia, nei tratti di propria competenza e in maniera continuativa durante tutto l’anno, devono:

RAMI, ALBERATURE  E SIEPI - verificare costantemente la messa in sicurezza mediante taglio (ove necessario) degli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti (es.: alberi inclinati verso la strada, con particolare riferimento a quelli in stato vegetativo critico), che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, ricadenti nelle fasce di pertinenza; sono incluse anche le alberature al di fuori delle fasce di pertinenza sopra indicate che, per dimensioni e posizione, presentino un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada, oltre che la rimozione degli esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile delle strade provinciali; - effettuare un continuo monitoraggio di tutti gli esemplari arborei e arbustivi che, nonostante rientrino nelle fattispecie di cui al punto precedente, non vengono potati o abbattuti.

FABBRICATI, MURI E OPERE DI SOSTEGNO - eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione di muri e opere di sostegno di qualsiasi genere (sia di monte che di valle), in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica e non arrecare danni alle strade pubbliche e relative pertinenze.

MANUTENZIONE RIPE - eseguire la manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e delle scarpate stradali, sia di monte che di valle, per impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale della viabilità pubblica con esecuzione, ove occorre, delle necessarie opere di mantenimento; - evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi altro movimento di terreno, incluso lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, per una distanza almeno pari alla fascia di pertinenza stradale; - eseguire il taglio di rami, alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private, con particolare riferimento a quelle adiacenti alle ripe e prospicienti le strade pubbliche, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse; - evitare di rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali.

CONDOTTA ACQUE - garantire la corretta regimentazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei fossi presenti all’interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti alle strade pubbliche, in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale pubblica da parte di fango e acqua, di cedimento delle scarpate laterali con invasione della viabilità pubblica, per evitare gravi danni materiali e disagi alla circolazione stradale, oltre che grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza. In particolare, si dovrà provvedere alla corretta esecuzione di tutte le pratiche agricole adeguate alla conformazione, tipo e uso dei terreni, in modo da mantenerli sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguati) sugli appezzamenti di terreno in pendenza, manutenzione costante dei canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso i fossi principali o realizzazione di nuovi canali, purché idonei al maggior carico, ovvero convogliamento dei canali medesimi verso corsi d’acqua naturali, anche mediante costruzione di idonei pozzetti di raccolta delle acque, predisposti a tale servizio; - impedire il ristagno di acqua nei fossi e canali (anche privati) adiacenti alle strade pubbliche che, tracimando, può cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità; - eseguire l’escavazione, riprofilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, per favorire il regolare e costante deflusso delle acque stesse nonché la loro immissione nel sistema di raccolta principale.

Il materiale proveniente dalla pulitura di scoli, fossi, scarpate, ecc…, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e trasferito in discarica o smaltito tramite apposita ditta autorizzata, secondo le vigenti disposizioni normative in materia; - realizzare i fossi necessari per permettere il regolare e costante deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi privati, anche se provenienti da terreni di altre proprietà, e di tutti quegli interventi volti a evitare situazioni di allagamento e mancato deflusso delle acque e, comunque, atti a evitare pericoli anche potenziali per la pubblica incolumità; - rimuovere tempestivamente frane e realizzare i lavori necessari a evitare il manifestarsi delle medesime. Qualora dalle inadempienze dovesse derivare un grave e imminente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per la pubblica incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza dei proprietari privati, anche a seguito di eventuale diffida, la Città metropolitana provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio, con successiva attivazione della procedura di recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti. Qualsiasi danno a terzi che dovesse verificarsi a seguito del mancato adempimento è a carico del proprietario privato inadempiente.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 14 Giugno 2023