EMERGENZA CORONAVIRUS - DAL 1° FEBBRAIO IN COMUNE SOLO CON GREEN PASS

Data di pubblicazione:
25 Agosto 2022

Il Decreto legge del 7 gennaio 2022 ha previsto, dal 1° febbraio 2022, l'accesso agli uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali esclusivamente ai cittadini in possesso del Green Pass base (si ottiene a seguito di vaccinazione, guarigione o anche solo con il tampone che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare).
Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022, sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali NON è richiesto il possesso del Green Pass e si tratta di:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

  • commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia.

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Si ricorda che dal 10 gennaio (Decreto legge 30 dicembre) sono scattate ulteriori regole per l'accesso a diversi servizi come bar, ristoranti e trasporto.
Di seguito una sintesi di quanto stabilito dal Governo e dalla Regione per il contenimento del contagio da Covid-19.
Green pass rafforzato (si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus).
Dal 10 gennaio è necessario possedere il certificato verde rafforzato per:

  • consumare in bar e ristoranti anche all’aperto e al banco
  • salire su tutti i mezzi di trasporto, a lunga percorrenza e non (aerei, treni, navi, metropolitana, autobus e tram) dove è necessario indossare la mascherina FFP2
  • soggiornare negli hotel e nelle altre strutture ricettive (bed and breakfast e ostelli…)
  • partecipare a cerimonie civili e religiose
  • accedere a piscine, palestre al chiuso
  • musei e mostre
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • parchi tematici e di divertimento;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

Dal 15 febbraio sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.
Dal 20 gennaio il certificato verde base è richiesto per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti. 
Per ulteriori informazioni sul Green pass visita il sito del Governo dedicato alle certificazioni verdi

Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
Dal 30 dicembre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo con Green pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

Mascherine
Su tutto il territorio nazionale (anche in zona bianca) è obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto fino al 31 gennaio 2022. Inoltre, devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:
-    bambini sotto i 6 anni di età;
-  persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
-    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
-    mentre si effettua l’attività sportiva;
-    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
-    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Quando è obbligatorio indossare la mascherina FFP2:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 14 Giugno 2023